Dott. A. Zumbo – Dott.ssa A. Zinnarello

Il Bilancio Consolidato

Segnaliamo l’annunciato adempimento obbligatorio inerente il bilancio consolidato degli Enti locali.

Per questo ulteriore adempimento, è importante decidere fin d’ora come procedere, perché la sua realizzazione implica un impegno professionale adeguato, con tempi di lavoro corrispondenti alla consistenza del bilancio medesimo.

Tutti i Comuni con una popolazione superiore a 5mila abitanti sono tenuti ad approvarlo entro il 30 settembre.

Per tutti gli altri Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti, l’obbligo scatterà dal prossimo anno.

La definizione di bilancio consolidato, ci porta, per analogia, nel mondo delle aziende private:

  • quando una società possiede partecipazioni di altre società e supera certi limiti, questa ha l’obbligo di predisporre un documento che aggrega i numeri dei bilanci della capofila (holding) con quelli dei bilanci delle figlie (partecipate).

Nel caso in esame, è l’Ente Locale che funge da capofila e che deve aggregare i numeri del proprio bilancio con quelli dei bilanci delle società controllate o partecipate.

Lo scopo è quello di avere una rappresentazione complessiva del patrimonio del Gruppo di Amministrazione Pubblica (GAP) dei soggetti rilevanti, per comprenderne l’entità ed il risultato operativo dato appunto dalla somma del risultato dell’ente locale con quello dei soggetti a cui partecipa.

 

Per arrivare a questo risultato è necessario possedere:

  • il bilancio derivante dalla contabilità economico-patrimoniale dell’ente al 31/12/2016, composto da stato patrimoniale e conto economico;
  • i bilanci delle società partecipate che rientrano nel perimetro di consolidamento (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) sempre al 31/12/2016.

Facendo un passo indietro, l’Ente dovrà fare una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie o di altri organismi partecipati, come ad esempio fondazioni, aziende speciali, etc. A dire il vero ciò dovrebbe essere già stato fatto con la ricognizione delle partecipazioni al fine di razionalizzare il portafoglio in ossequio al decreto “Madia”. Le partecipazioni di carattere finanziario (ad esempio azioni di una società quotata o quote di una società a responsabilità limitata non strumentale) non rilevano ai fini del “Gruppo di Amministrazione Pubblica”. Rientrano, infatti, solo le partecipazioni in società o organismi strumentali all’Ente, piccole o grandi che siano, le quali fanno parte del cosiddetto “GAP”.

Lo Studio Z&Z Commercialisti Associati, allo scopo di soddisfare le esigenze di tale adempimento, visto che si tratterà di un impegno con cadenza annuale, ha costituito al proprio interno un gruppo di professionisti specializzati in grado di fornire la migliore competenza ed efficienza.

Invitiamo, pertanto, gli Enti interessati alla nostra collaborazione, in particolare i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, il cui obbligo decorrerà dal prossimo 2018, a contattare lo Studio per definire per tempo un’adeguata pianificazione del lavoro.